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STATUTO
della Associazione produttori biologici e biodinamici "Liguria
biologica" - anno di costituzione 1998, modifiche statutarie
2007
Il giorno otto del mese di marzo dell’anno
duemilasette (08/03/2007), in riunione assembleare straordinaria
ed in presenza del Notaio, sono state approvate le nuove norme
statutarie dell'Associazione produttori biologici e biodinamici
"Liguria Biologica" che sostituscono il precedente satuto
relativo all'anno di costituzione 1998. Le modifiche si sono rese
necessarie al fine di modificare la sede legale ed effettuare
snellimenti burocratici e contenimento delle spese gestionali.
TITOLO
I - COSTITUZIONE, DURATA, SCOPO
TITOLO
II - PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
TITOLO
III - ASSOCIATI, OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
TITOLO IV - SEZIONI,
ORGANI
STATUTO
“ASSOCIAZIONE PRODUTTORI BIOLOGICI E BIDINAMICI LIGURIA
BIOLOGICA”
TITOLO
I - COSTITUZIONE, DURATA, SCOPO
COSTITUZIONE
Art. 1°) E’ costituita una associazione tra produttori
agricoli biologici e biodinamici liguri denominata “ASSOCIAZIONE
DI PRODUTTORI BIOLOGICI E BIODINAMICI LIGURIA BIOLOGICA”,
con sede in Leivi (GE) in via Costasecca civico numero dieci.
Art. 2°) L’associazione può istituire Sezioni
in tutto il territorio ligure.
Art. 3°) L’Associazione svolge la propria attività
nel territorio della Regione Liguria, nel settore della promozione,
produzione, trasformazione e successiva commercializzazione di
prodotti ottenuti secondo i metodi dell’agricoltura biologica,
ai sensi dei vigenti Regolamenti C.E.E. e secondo le normative
nazionali e regionali ad essi collegate, nonché da quanto
previsto dal presente statuto associativo e in ottemperanza alle
norme dei regolamenti comunitari nazionali.
DURATA
Art. 4°) l’Associazione ha durata fino al (trentuno)
dicembre 2050 (duemilacinquanta) salvo proroga deliberata dall’assemblea.
SCOPI
DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 5°) l’Associazione è apartitica e senza
fini di lucro.
Art. 6°) L’Associazione ha per scopo la valorizzazione
della produzione, della trasformazione e della successiva commercializzazione
di prodotti ottenuti secondo i metodi dell’agricoltura biologica
e biodinamica, in armonia con gli indirizzi della politica agricola
comunitaria e della programmazione nazionale e regionale, in conformità
ai vigenti Regolamenti C.E.E. L’associazione si propone
inoltre di:
a) promuovere e favorire l’immissione sul mercato dei prodotti
degli associati;
b) rappresentare e tutelare i propri associati nei confronti della
pubblica amministrazione, degli enti pubblici e privati;
c) svolgere compiti di intervento in esecuzione di regolamenti
comunitari;
d) promuovere la costituzione di imprese, anche cooperative, e
di altre forme associative per la realizzazione e la gestione
di impianti di stoccaggio, lavorazione, trasformazione e commercializzazione;
e) promuovere servizi di sostegno per i soci produttori, come
l’acquisto di mezzi necessari per la coltivazione, la trasformazione,
la conservazione e la commercializzazione dei prodotti degli associati;
f) promuovere, proporre e gestire di concerto con l’amministrazione
pubblica programmi di studio, ricerca e sperimentazione diretti
alla conversione ed alla razionalizzazione produttiva, ai sensi
dei vigenti Regolamenti C.E.E., delle aziende degli associati;
g) realizzare e gestire programmi di formazione professionale
per tecnici e produttori, assistenza tecnica per i produttori
biologici e biodinamici, nonché svolgere attività
di informazione ed educazione alimentare ed ambientale nei confronti
dei consumatori e degli utenti;
h) favorire la selezione, la conservazione e la valorizzazione
delle specie locali sia animali che vegetali;
i) istituire un marchio per la valorizzazione e la tutela dei
prodotti liguri biologici e biodinamici;
l) collaborare con strutture scolastiche di ogni ordine e grado
per stimolare, specie nei giovani, l’interesse sulle relazioni
che intercorrono tra agricoltura, ambiente e salute;
m) promuovere attività socioculturali in collaborazione
con altre associazioni, cooperative ed enti pubblici per rispondere
alle problematiche relative all’agricoltura con particolare
riferimento al biologico e al biodinamico, con risoluzioni che
contengano la questione occupazionale e la valorizzazione della
figura professionale dell’agricoltore;
n) organizzare l’istituzione di fiere e mercati con particolare
riferimento all’attività di promozione dell’agricoltura
biologica e biodinamica, nonché punti vendita per i prodotti
provenienti da coltivazioni del settore;
o) promuovere tutte le attività che, in armonia con gli
scopi dell’Associazione, possano creare una integrazione
di reddito per gli agricoltori, come agriturismo, artigianato
ed altro;
p) formulare progetti per l’inserimento delle tecniche proprie
dell’agricoltura biologica e biodinamica all’interno
di aree destinate a Parco Naturale;
q) raccogliere, in base ai bisogni e disponibilità dell’Associazione,
richieste per il servizio civile e l’inserimento socio-riabilitativo;
r) compiere operazioni mobiliari o immobiliari utili al conseguimento
dei fini istituzionali;
s) affidare e/o revocare, nel rispetto di regolamenti comunitari
e della normativa nazionale e regionale, le funzioni operative
di propria competenza a cooperative, consorzi, organismi associativi
ed a singoli associati e non associati, qualora siano particolarmente
attrezzati e/o particolarmente competenti sempre nel rispetto
dei vigenti Regolamenti CEE 2092/91 e disposizioni nazionali e
regionali.
Art. 7°) L’Associazione può partecipare ad altre
organizzazioni od enti che si propongano il conseguimento degli
obiettivi della politica agricola comunitaria; in particolar modo
può far parte di unioni di associazioni di grado superiore
che perseguano gli stessi obiettivi dell’Associazione, nel
rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.
Art. 8°) L’Associazione agevola l’attività
degli organismi di controllo riconosciuti dalla normativa vigente.
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TITOLO
II – PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
PATRIMONIO
Art. 9°) Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) da eventuali fondi di riserve con le eccedenze di bilancio;
b) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
1) dalle quote sociali;
2) dalle attività di gestione;
3) da eventuali contributi concessi da Enti e persone fisiche;
4) da ogni altro provento a qualsiasi titolo pervenuto.
ESERCIZI SOCIALI
Art. 10°) L’esercizio finanziario chiude il trentuno
dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti
dal Consiglio Direttivo il bilancio consultivo e quello di previsione
per il successivo esercizio.
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TITOLO
III – ASSOCIATI, OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
ASSOCIATI
Art.11°) L’Associazione comprende categorie di associati
ordinari e di associati sostenitori; previa domanda, gli associati
verranno ammessi dal Consiglio Direttivo - su mandato dell’assemblea
- e verseranno all’atto dell’ammissione la quota associativa
annualmente stabilita dal Consiglio stesso.
Possono essere ammessi all’Associazione in qualità
di associati ordinari gli operatori biologici risultanti iscritti
nell’apposito “elenco regionale degli operatori biologici”.
In ogni caso requisito necessario è l’iscrizione
documentabile ad uno degli organismi di controllo del biologico
riconosciuti a livello nazionale ai sensi del Decreto Legislativo
220 del 17 marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni;
deroghe al presente articolo possono essere approvate dall’Assemblea
degli associati – con le maggioranze di cui al successivo
articolo 20° - su motivate proposte del Consiglio Direttivo
qualora i soggetti proposti, consistenti in persone fisiche o
giuridiche, pur non avendo titoli di cui al precedente comma del
presente articolo possono, con le loro peculiarità, fattivamente
contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
ciò sempre nel rispetto dell’attuale normativa sulle
Associazioni.
E’ altresì ammessa la partecipazione di soggetti
con le caratteristiche suddette, svolgenti attività in
zone limitrofe o in cui non siano costituite e riconosciute le
corrispondenti organizzazioni associative.
Sono associati sostenitori le persone fisiche o giuridiche interessate
all’attività svolte dall’Associazione, detti
associati non avranno diritto al voto nelle assemblee dell’Associazione
stessa.
L’iscrizione degli associati potrà avvenire direttamente
presso la Sede Centrale dell’Associazione o presso una qualsiasi
Sezione.
Art. 12°) Gli associati ordinari avranno diritto a frequentare
i locali associativi e ad utilizzare l’organizzazione e
i servizi apprestati dall’Associazione.
Gli associati sono obbligati ad osservare le norme statutarie
e regolamentari e le disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio.
Agli associati che trasgrediscono tali obblighi potranno essere
erogate le sanzioni disciplinari della censura e della sospensione.
La censura è applicata dal Consiglio; la sospensione è
deliberata dall’Assemblea. Nei casi di particolare gravità
l’Assemblea potrà decidere l’esclusione dell’associato.
Art. 13°) La qualità di associato si perde per decesso,
dimissioni, esclusione e morosità. L’esclusione verrà
deliberata dall’assemblea degli associati per indegnità
o per altri gravi motivi; la morosità verrà dichiarata
dal Consiglio.
Art. 14°) Il recesso dell’associato ordinario è
consentito dopo il terzo anno dalla data di riconoscimento da
parte dell’associazione, a condizione che ne faccia domanda
entro tre mesi dal termine dell’esercizio sociale, oppure
che entri a far parte di cooperative od altre forme associative
aderenti all’associazione. Sulla domanda di recesso delibera
il Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione, trascorso il quale termine il recesso si
intende accolto a tutti gli effetti.
L’associato, sia ordinario che sostenitore, resta comunque
vincolato per gli impegni presi verso l’associazione antecedentemente
alla data di recesso. Il recesso è anche consentito per
la documentata perdita e/o per la sospensione dei requisiti richiesti
al produttore singolo od associato ai sensi dei vigenti regolamenti
CEE.
OBBLIGHI DELL’ASSOCIATO
Art. 15°) Con l’iscrizione, l’associato assume
nei confronti dell’Associazione l’impegno a mantenere
il vincolo produttivo con metodi di agricoltura biologica. L’associato
oltre agli obblighi previsti nei precedenti articoli e nel primo
comma del presente articolo, assume altresì nei confronti
dell’associazione i seguenti obblighi:
a) Osservare pienamente quanto stabilito in materia dai vigenti
Regolamenti CEE e secondo le normative nazionali e regionali ad
essi collegate;
b) Contribuire alla costituzione di fondi di intervento necessari
per il conseguimento degli scopi sociali.
L’associato è tenuto a corrispondere all’associazione
i contributi determinati dall’assemblea. Il nuovo associato
deve versare la quota di ammissione, nella misura stabilita dall’assemblea,
entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.
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TITOLO IV – SEZIONI, ORGANI
SEZIONI
Art.16°) Le sezioni dell’associazione hanno il compito
di facilitare il conseguimento delle finalità statutarie
nel quadro delle direttive degli organi associativi congregando
nuclei di soci operanti in situazioni pedoclimatiche simili ed
affini in relazione alle esigenze di commercializzazione ed altre
situazioni ritenute motivatamente valide dall’Assemblea
stessa. Sono istituite con decisione del Consiglio Direttivo che
fissa i limiti della loro competenza territoriale. Non potranno
coesistere due o più Sezioni con la stessa competenza territoriale.
Alla loro amministrazione è preposto un consiglio. La nomina,
la composizione di tale consiglio, il funzionamento delle Sezioni
ed i loro rapporti con gli organi centrali dell’Associazione
sono disciplinati da un apposito Regolamento delle Sezioni, formulato
in armonia con il presente statuto ed approvato dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo ha altresì facoltà di sciogliere
le Sezioni.
ORGANI
Art. 17°) Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Art. 18°) L’Assemblea degli associati può essere
ordinaria e straordinaria.
La convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l’ordine
del giorno, la data ed il luogo della prima convocazione e della
seconda, che dovrà seguire la prima di almeno 24 (ventiquattro)
ore.
L’avviso dovrà essere inviato a tutti gli associati
almeno 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza.
Il Consiglio Direttivo potrà a sua disposizione ed in aggiunta
alle modalità sopra descritte usare qualunque forma di
pubblicità diretta a meglio diffondere tra gli associati
l’avviso di convocazione.
Art. 19°) L’Assemblea ordinaria degli associati:
a) approva il Bilancio consuntivo;
b) procede alla nomina, previa determinazione del numero dei componenti,
del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente;
c) approva regolamenti interni e disciplinari;
d) approva deroghe in materia di titoli degli associati di cui
al quarto comma dell’articolo 11:
e) ratifica la determinazione della quota di adesione annualmente
stabilita dal Consiglio Direttivo;
f) delibera sugli indirizzi e le direttive dell’Associazione;
g) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione associativa
che il Consiglio Direttivo sottopone alla sua attenzione;
essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i primi quattro
mesi solari.
L’assemblea straordinaria degli associati delibera in merito
alle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, alla
proroga e all’anticipato scioglimento dell’Associazione,
provvedendo alla nomina di due o più liquidatori che possono
essere scelti anche tra gli associati.
L’Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, viene
convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o il Presidente
lo ritenga necessario od opportuno o quando ne venga fatto richiesta
scritta da almeno un terzo dei Consiglieri o un decimo degli associati.
In questo caso l’Assemblea sarà convocata senza indugio
e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla richiesta.
Art. 20°) In prima convocazione l’Assemblea ordinaria
o straordinaria è regolarmente costituita quando siano
presenti la metà più uno degli associati.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli
associati intervenuti e delibera validamente - a maggioranza assoluta
dei voti - su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno,
ivi comprese le modifiche statutarie.
L’associato può delegare un proprio rappresentante
(purché non appartenente al Consiglio Direttivo) mediante
apposita comunicazione scritta, da conservarsi agli atti; ogni
associato potrà comunque rappresentare non più di
un altro associato (massimo una delega).
Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema
dell’alzata di mano; è tuttavia facoltà dell’Assemblea
optare di volta in volta per procedure diverse.
Art. 21°) Hanno diritto di voto nelle Assemblee tutti i soci
ordinari indipendentemente dall’anzianità di iscrizione,
purché in regola con il pagamento delle quote di adesione.
L’Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria è
presieduta dal Presidente dell’Assemblea e dal segretario,
nominati dall’Assemblea stessa.
Art. 22°) Il Consiglio Direttivo si compone di un numero da
3 (tre) a 15 (quindici) Consiglieri, eletti tra i rappresentanti
degli associati.
Il Consiglio Direttivo viene rinnovato ogni due anni e la medesima
persona può essere rieleggibile per un massimo di cinque
volte.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in
caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, almeno
una volta ogni tre mesi, nonché le volte nelle quali vi
sia materia su cui deliberare, oppure ne sia fatta richiesta scritta
da almeno 2/5 (due quinti) dei consiglieri.
La convocazione è fatta telefonicamente o a mezzo lettera,
da spedirsi almeno tre giorni prima dell’adunanza, o, in
casi urgenti, anche a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri
ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei
Consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Le votazioni sono di norma palesi.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi
poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta pertanto al Consiglio Direttivo:
a) nominare al suo interno amministratori delegati, direttore
delegato o consiglieri delegati a particolari incarichi stabilendone
i poteri;
b) curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
c) redigere bilanci consuntivi e preventivi;
d) compilare i regolamenti interni ed i disciplinari da sottoporre
a rettifica assembleare;
e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti
l’attività sociale;
f) deliberare circa l’ammissione o la decadenza da socio,
salvo ratifica da parte dell’assemblea ordinaria;
g) elaborare proposte di indirizzo e direttive dell’Associazione,
da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria
amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione
del presente Statuto o di disposizioni di Legge vigente o future
siano riservate all’Assemblea.
Art. 23°) In caso di impossibilità giustificata a partecipare
all’adunanza, il Consigliere può delegare un proprio
rappresentante tra gli altri membri del consiglio direttivo o
tra gli associati stessi mediante apposita comunicazione scritta,
da conservarsi agli atti; ogni Consigliere potrà comunque
rappresentare una sola delega.
In caso di assenza ingiustificata a tre adunanze consecutive del
Consiglio Direttivo, il Consigliere decade dalla carica. Il Consiglio
Direttivo delibera di volta in volta sulla congruità della
giustificazione presentata per l’assenza.
Quando vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio
provvede alla cooptazione di un numero di rappresentanti degli
associati pari a quelli mancanti. La cooptazione dovrà
essere ratificata alla prima Assemblea in sede ordinaria degli
associati.
Art. 24°) Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza
e la firma sociale. Egli è autorizzato a riscuotere da
pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di qualsiasi
natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.
Egli ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle
liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità
giudiziaria e amministrativa, in qualunque grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può delegare
parte delle proprie attribuzioni al Vice-Presidente, ad un membro
del Consiglio stesso o al Direttore delegato.
In caso di assenza o impedimento, tutte le mansioni del Presidente
spettano al Vice-Presidente, il cui intervento farà piena
fede dell’assenza o impedimento stesso.
Art. 25°) Durante l’esistenza dell’Associazione,
ed anche al suo scioglimento, le eventuali riserve ed il patrimonio
non potranno essere ripartiti tra gli associati. In caso di cessazione
dell’Associazione, l’intero patrimonio sociale deve
essere devoluto a fini di pubblica utilità, conformemente
agli scopi associativi, secondo quanto stabilito dai liquidatori,
sentita l’Assemblea degli associati.
Art. 26°) L’Assemblea che dichiara lo scioglimento dell’Associazione
dovrà provvedere alla nomina di due o più liquidatori
che potranno essere scelti anche tra i medesimi associati.
Art. 27°) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono
le norme del vigente Codice Civile.
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